Educare alle differenze nelle scuole di ogni ordine e grado: le leggi a sostegno

L’educazione alle differenze, volta a prevenire le discriminazioni contro ogni diversità, con particolare riferimento alle discriminazioni di genere, al fine di informare, formare e  sensibilizzare studenti e studentesse, docenti e genitori, è attualmente prevista dalla legge italiana e da una serie di fonti nazionali e sovranazionali e costituisce un corollario di numerosi principi generali del nostro ordinamento, a differenza di quanto vogliono far credere campagne di comunicazione reazionarie e diffamatorie. Anzi, risulta cruciale nell’ambito delle competenze che alunne e alunni devono acquisire, come scritto nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo relative alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (2016). Nella ricezione italiana del provvedimento, nella macroarea delle Competenze di Cittadinanza che alunne e alunni devono acquisire, fondamentale aspetto riveste nella scuola l’educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze. Tale educazione non ha uno spazio e un tempo definiti, ma è connessa ai contenuti di tutte le discipline, con la conseguenza che ogni insegnamento e docente concorre al superamento o al consolidamento di stereotipi e discriminazioni e ha il mandato di favorire la crescita culturale, emotiva e relazionale degli studenti e delle studentesse, attraverso una loro partecipazione attiva, in tutte le tappe del processo educativo. Quando si presenta un progetto a una scuola o a un’altra istituzione educativa può essere molto utile inquadrarlo dentro questa cornice non solo per fornirgli legittimità, ma anche per diffondere nei contesti scolastici la consapevolezza che questo tipo di attività educative fa parte del mandato di chi insegna.

Non c’è ombra di dubbio, infatti, che i progetti educativi volti alla parità e all’inclusione di ogni differenza diano attuazione ai princìpi fondamentali di pari dignità e non discriminazione di cui all’articolo 3 della Costituzione Italiana:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

I progetti per educare alle differenze nelle scuole trovano espressione e completamento in altri precetti costituzionali (quali, ad esempio, gli articoli 2, 4, 6, 21, 30, 34, 37, 51) e nei valori costitutivi del diritto internazionale ed europeo che proibisce ogni tipo di discriminazione. Tali valori sono solennemente ribaditi dall’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000/C 364/01), così come dall’articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Senza alcuna pretesa di esaustività e in via esemplificativa, elenchiamo alcuni articoli di legge e riferimenti normativi che impegnano le scuole a promuovere programmi di educazione al rispetto delle differenze in tutti gli ordini e gradi con azioni progettate e inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Questi ribadiscono, ancora una volta, che il contrasto alle discriminazioni, il superamento di stereotipi e pregiudizi così come l’inclusione di tutte e tutti a scuola non rientra nelle “opinioni personali” o nell’ideologia di singoli/e insegnanti, ma è parte integrante del mandato della scuola pubblica.

In particolare:

  • Il comma 16 della Legge 107/2015 (la Buona Scuola) che recita testualmente: il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”. In riferimento a questo strumento legislativo il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istuzione, dell’Università e della Ricerca ha emanato la circolare n. 1972 del 15/09/2015 avente oggetto: “Chiarimenti e riferimenti normativi a supporto dell’art. 1 comma 16 legge 107/2015” per ribadire che i progetti di educazione al genere e alle differenze dei Piani dell’Offerta Formativa delle scuole, non sono quello che la che crescente ondata diffamatoria sulla cosiddetta “teoria gender” vorrebbe far credere, ma l’attuazione dei principi di pari opportunità,  l’educazione alla parità tra i sessi, la  prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazione presso le scuole  di  ogni ordine e grado.
  • In attuazione del comma 16 della legge 107/2015, sono state sviluppate nel 2018 le Linee Guida intitolate Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione. Anche il comma 1 della Legge 128/2013 sottolinea l’importanza dell’aumento delle competenze relative all’educazione all’affettività, al rispetto delle diversità, delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere”.
  • L’articolo 5 della legge n. 119/2013 e il suo correlato Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, sancisce che: obiettivo prioritario deve essere quello di educare alla parità e al rispetto delle differenze, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell’essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell’identità di genere, culturale, religiosa, dell’orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale, sia attraverso la formazione del personale della scuola e dei docenti sia mediante l’inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica.

Il quadro normativo italiano, dunque, stabilisce l’obbligo per la scuola di combattere stereotipi e pregiudizi, a cominciare da quelli legati al genere, presso tutti gli attori della comunità scolastica e di realizzare percorsi educativi di valorizzazione delle differenze per prevenire la violenza maschile contro le donne, i bullismi, le discriminazioni e il razzismo.

Dalla prospettiva sovranazionale, la Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011, entrata in vigore il 1° agosto 2014, rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione (art. 3). La Convenzione stabilisce, inoltre, un chiaro legame tra l’obiettivo della parità tra i sessi e quello dell’eliminazione della violenza nei confronti delle donne. Per quanto qui più specificamente interessa, l’art. 14 prevede l’inclusione nei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado di materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli studenti e studentesse.

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