- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 artt. 55 e ss.
Costituisce la disciplina generale e inderogabile della responsabilità disciplinare nel pubblico impiego. In particolare, gli artt. 55-bis, 55-ter, 55-quater e 55-sexies regolano rispettivamente forme e termini del procedimento disciplinare, rapporti con il procedimento penale, ipotesi di licenziamento disciplinare e ulteriori fattispecie di responsabilità disciplinare.
- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 55-bis Forme e termini del procedimento disciplinare
Disciplina la competenza, la contestazione dell’addebito, il diritto di difesa e i termini del procedimento. Per il personale docente delle istituzioni scolastiche statali, il comma 9-quater attribuisce al responsabile della struttura in possesso della qualifica dirigenziale la competenza per le infrazioni per le quali è prevista una sanzione fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni. Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi, il procedimento è di competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari.
- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 55-ter Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale
Stabilisce il principio dell’autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale. La pendenza di un procedimento penale per i medesimi fatti non determina automaticamente la sospensione del procedimento disciplinare, che, di regola, prosegue e viene concluso autonomamente. La sospensione può essere disposta nei casi e alle condizioni espressamente previsti dalla norma.
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 , art. 7 (Statuto dei lavoratori)
Costituisce riferimento per le garanzie fondamentali del procedimento disciplinare, con particolare riguardo alla preventiva contestazione dell’addebito, alla conoscibilità delle norme disciplinari e al diritto del lavoratore di presentare le proprie difese. Tali principi devono essere coordinati con la disciplina speciale e imperativa prevista dagli artt. 55 e ss. del D.lgs. 165/2001.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Individua i doveri di comportamento dei dipendenti pubblici rilevanti anche ai fini della responsabilità disciplinare: correttezza, imparzialità, integrità, trasparenza e rispetto degli obblighi connessi alla funzione pubblica. La disciplina vigente comprende specifiche disposizioni relative all’utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e dei social media.
- D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 , artt. 492 a 508
Contiene la disciplina speciale delle sanzioni disciplinari applicabili al personale docente, da coordinare con le disposizioni imperative del D.lgs. 165/2001 e con la contrattazione collettiva vigente.
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 , art. 48 “Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo”
Costituisce il riferimento contrattuale vigente specificamente dedicato alla responsabilità disciplinare del personale docente ed educativo. L’art. 48 rinvia a una specifica sessione negoziale nazionale la definizione della tipologia delle infrazioni, delle relative sanzioni e della procedura di conciliazione non obbligatoria