Nella premessa alle Nuove Indicazioni Nazionali, il patto di corresponsabilità educativa viene indicato come strumento capace di rilevare il consenso delle famiglie rispetto alla proposta didattica della scuola.

Nei disegni di legge depositati alla Camera sul consenso informato a firma Amorese, Sasso e Valditara, si ravvisa il consenso informato preventivo come obbligatorio nel caso di attività che affrontino i temi etici e l’educazione sessuo-affettiva. Quest’ultima viene altresì vietata nei gradi di scuola inferiori. In tutti e tre i disegni di legge, in maniera lievemente differente, si sottolinea come il consenso informato preventivo vada obbligatoriamente richiesto con documentazione fornita dalla scuola su materiali, contenuti e sussidi utilizzati per l’attività nel caso di attività extracurricolari. Se le attività in questione ricadessero in orario scolastico, sarebbe obbligatorio per la scuola attivare una proposta di attività alternativa per quelle persone studenti che non fossero autorizzate dalle famiglie a partecipare.

Qualora la scuola si trovasse impossibilitata ad organizzare una proposta di attività alternativa, l’intero progetto in questione non potrà essere realizzato nella classe, anche se la maggioranza delle famiglie ha espresso il suo consenso e il progetto è stato approvato dagli organi collegiali.

I disegni di legge prevedono inoltre una dettagliata documentazione delle attività curricolari che dovrà essere contenuta nel PTOF della scuola.

In tal modo si limita la libertà d’insegnamento introducendo attraverso lo strumento del consenso informato il principio del primato educativo della famiglia.

Ma la proposta di legge del governo Meloni arriva sulla scia di una serie di provvedimenti e circolari precedenti che avevano aperto la breccia al principio di discrezionalità delle famiglie sulla proposta di educazione pubblica.

Ricordiamo la Circolare MIUR 6 luglio 2015, n. 4321, che afferma: “va inoltre specificato che i progetti relativi a qualsiasi tematica possono essere realizzati, in orario curricolare, sia nell’ambito del curricolo obbligatorio sia nell’ambito della quota parte facoltativa, ma pur sempre previsti dal Piano dell’Offerta Formativa. La partecipazione a tutte le attività extracurricolari, anch’esse inserite nel POF, è per sua natura facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni o degli stessi se maggiorenni che, in caso di non accettazione, possono astenersi dalla frequenza”.

Segue la Circolare MIUR, 15 settembre 2015, n. 1972  dal titolo “Chiarimenti e riferimenti normativi a supporto dell’art. 1 comma 16 legge 107/2015”, secondo cui: “come già chiarito nella Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione sopra citata nota del 6 luglio 2015, ‘le famiglie hanno il diritto, ma anche il dovere, di conoscere prima dell’iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell’Offerta Formativa e, per la scuola secondaria, sottoscrivere formalmente il Patto educativo di corresponsabilità per condividere in maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie’. Questa opportunità offerta ai genitori, consentirà di scegliere la scuola dei propri figli dopo aver attentamente analizzato e valutato le attività didattiche, i progetti e le tematiche che i docenti affronteranno durante l’anno che, in ogni caso, dovranno risultare coerenti con i programmi previsti dall’attuale ordinamento scolastico e con le linee di indirizzo emanate dal MIUR”.

Segue poi la Circolare MIUR, 20 novembre 2018, n. 19534, in cui si dichiara: “tutte le attività didattiche inserite nel PTOF, anche ove aggiunte in corso d’anno, devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle famiglie, o degli studenti se maggiorenni. Ciò vale, in particolare, per quelle che prevedano l’acquisizione di obiettivi di apprendimento ulteriori rispetto a quelli di cui alle indicazioni nazionali di riferimento. Come detto, ciò dovrebbe avvenire al più tardi al momento dell’iscrizione a scuola, ma è comunque necessario che si provveda con congruo anticipo rispetto all’inizio di ciascuna attività. La partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio, ivi inclusi gli ampliamenti dell’offerta formativa di cui all’articolo 9 del D.P.R. n. 275 del 1999, è, per sua natura, facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni, o degli stessi se maggiorenni. In caso di non accettazione, gli studenti possono astenersi dalla frequenza. Al fine del consenso, è necessario che l’informazione alle famiglie sia esaustiva e tempestiva”.

Pur ritenendo non condivisibile la prassi della richiesta di consenso informato preventivo per le attività di educazione sessuo-affettiva nelle scuole, nei casi in cui le circolari richiamate lo prevedano, è comunque opportuno acquisirlo, per evitare che la mancanza diventi un pretesto per contestazioni o per l’annullamento del progetto.